Danni da predatori - Comune di Riolo Terme

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Danni da predatori

 

La Regione Emilia Romagna, con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 130/2013 , ha definito la misura e i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da predatori ai sensi della L.R. n. 27/00 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).

Il contributo viene concesso ai proprietari di animali appartenenti a specie domestiche o selvatiche di ovidi, cervidi, suidi, ovi-caprini ed equidi.
Possono fare richiesta esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, muniti di partita Iva e regolarmente iscritti alla Cciaa che esercitano l’attività di allevamento e commercio, regolarmente registrati presso l’Azienda Usl competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, autorizzati dalla Provincia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. L’Imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata.
La misura del contributo è pari al 100% del valore medio di mercato desunto dall’ultimo bollettino dei prezzi pubblicato dalla Cciaa riferito ad animali della stessa specie, razza e categoria.
L’imprenditore, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere l’intervento del veterinario dell’Azienda Usl competente per territorio in cui è avvenuto il fatto.
L’imprenditore che ha subito il danno deve, al fine di facilitare il lavoro del veterinario, mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e feriti da sottoporre ad accertamento, assicurare che eventuali indizi presenti nell’area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi e mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

PER LE AREE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO

Qualora l'evento si verifichi in aree all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola la richiesta di indennizzo può essere presentata anche in assenza del capo predato, come disposto dall'Atto di indirizzo del Comitato esecutivo del Parco.

Infatti, dal momento che l’area nella quale si trovano le Aziende Zootecniche nel Parco della Vena del Gesso Romagnola risulta particolarmente accidentata ed impervia, condizioni che rendono difficile, se non impossibile, il ritrovamento delle carcasse, si ritiene che la mancanza di capi certificata dal veterinario dall’Azienda Sanitaria Locale e dagli stessi indicate come “probabilmente predate dai lupi”, debba essere ritenuta valida ed utilizzabile come base per il calcolo dell’indennizzo alle Aziende.

Per info:
Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità
Via Saffi, 2 - 48013 Fognano di Brisighella (RA)
Tel. 0546.81066 - Fax 0546.80066