Cambiare residenza (Iscrizioni e dichiarazioni anagrafiche) - Comune di Riolo Terme

Vai ai contenuti principali
 
 
 
 
 
 
Sei in: Home / Servizi / Servizi Demogra... / Cambiare residenza (Iscrizioni e dichiarazioni anagrafiche)  

Cambiare residenza (Iscrizioni e dichiarazioni anagrafiche)

 

Secondo il Regolamento Anagrafico, le dichiarazioni anagrafiche possibili sono:

  1. iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune italiano;
  2. iscrizione anagrafica dall'estero, con diversa disciplina in caso si tratti di persona proveniente da uno degli Stati dell’Unione Europea o dall’esterno dell’Unione Europea;
  3. cambio di abitazione all'interno del Comune;
  4. emigrazione all'estero, con diversa disciplina se ad emigrare è un cittadino italiano o un cittadino comunitario/extracomunitario.

A partire dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35).

 

MODALITA'

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi a quelli pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno:

con una delle seguenti modalità:

 

NOTA BENE

L'invio per posta elettronica (semplice o certificata) è consentito ad una delle seguenti condizioni:

A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
B) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, dalla carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
C) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
D) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

L'invio della dichiarazione tramite posta ordinaria o raccomandata semplice, è consentito, ma non garantisce alcuna certezza circa la data di arrivo e di decorrenza dell'iscrizione, della cancellazione o variazione anagrafica.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

 

REQUISITI:

La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da un solo asterisco.

Inoltre, per i cittadini stranieri, è richiesta la seguente documentazione:

 

 

CASI PARTICOLARI:

Emigrazione all’estero:

1. Del cittadino italiano: Il cittadino italiano residente nel Comune che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi e ivi fissare la propria dimora abituale, può dichiarare il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano di competenza, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione allo Sportello Dedicato Anagrafe del Comune. Il cittadino ha comunque in entrambi i casi l'OBBLIGO di presentarsi entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. 

                 A. Se la dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero e la richiesta di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene resa allo Sportello dedicato Anagrafe del Comune, il cittadino, una volta trasferitosi all'estero, dovrà comunque recarsi presso il Consolato di                   competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l'iscrizione                            all'AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons. 01).

                 B. Se entro un anno dalla dichiarazione resa dal cittadino al Comune lo stesso Comune non riceve dal consolato la richiesta di iscrizione all'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. Se entro 90 giorni dall'arrivo all'estero la richiesta di                           iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons. 01)                      e  con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso al protocollo generale del Comune;

2. Del cittadino straniero (di Paesi terzi) residente nel Comune che intende trasferire la residenza all'estero e ivi fissare la propria dimora abituale. Il soggetto deve, prima di espatriare, rendere tale dichiarazione allo Sportello Dedicato Anagrafe del Comune di ultima residenza. La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR), in tal caso, decorre dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e sarà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione stessa. Se l'Ufficio Anagrafe verrà a conoscenza dell'avvenuta emigrazione all'estero senza che sia stata effettuata dall'interessato la dichiarazione di emigrazione, sarà avviato, o su segnalazione di parte o d'ufficio, il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

 

COSTO:
Nessuno.

 

TEMPI DI RILASCIO:

A seguito della dichiarazione ricevuta l'Ufficiale d'Anagrafe registrerà, entro i 2 giorni lavorativi successivi al ricevimento le variazioni conseguenti, con decorrenza dalla data di presentazione/ricevimento delle dichiarazioni stesse.

Entro i 45 giorni successi alla data di presentazione/ricevimento verranno svolti gli accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata. Entro lo stesso termine l'Ufficiale di Anagrafe comunicherà al cittadino l'eventuale esito negativo.

Trascorsi i 45 giorni, se il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera conclusa con esito positivo (silenzio-assenso). 

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. In caso di discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti, il dichiarante sarà tempestivamente segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

 

FAQ: domande ricorrenti

 Che cos’è una famiglia anagrafica?

È un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso alloggio. In presenza dei suddetti vincoli i cittadini costituiscono una famiglia e, conseguentemente, risulteranno nello stesso stato di famiglia.

 Se la registrazione anagrafica avviene entro 2 giorni dal ricevimento della dichiarazione perché vengono fatti successivamente degli accertamenti sulle dichiarazioni?

Trattasi di una conseguenza della legge anagrafica che consente al cittadino di beneficiare immediatamente di ogni diritto connesso con l’iscrizione. Si ricordi che ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente e l'Ufficiale di anagrafe segnalerà quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

 Posso dichiarare il domicilio?

Non esiste nell’anagrafe una banca dati del domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi di cui all’art. 43 del Codice Civile.

 

A CHI RIVOLGERSI:

Antonio Carnelos - Tel. 0546 77495 - Mail: antonio.carnelos@romagnafaentina.it

Gianna Benericetti -Tel. 0546 77417 - Mail: gianna.benericetti@romagnafaentina.it

Mail: demografici@comune.rioloterme.ra.it

Pec: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it

 

DOVE RIVOLGERSI

Municipio di Riolo Terme – piano terra – Via Aldo Moro n. 2 in Riolo Terme (RA), prima porta a sinistra

Servizio Demografici e Relazioni con il Pubblico Sub Ambito Collina

Apertura al pubblico:
- dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30
- giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
- dal 1° giugno al 30 settembre nessuna apertura pomeridiana al pubblico

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge Anagrafica 1228/54 e Regolamento approvato con DPR 223/89. Art. 5 Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5 come convertito con modificazione della L. n. 35/2012.