ELEZIONI POLITICHE 2022: VOTO PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO - Comune di Riolo Terme

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ELEZIONI POLITICHE 2022: VOTO PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

 

Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione estero – previa espressa opzione valida solo per questa consultazione (art. 4-bis della legge n. 459/01 come integrata dalla legge 6 maggio 2015 n. 52).

 

Come esprimere l’opzione:
Gli elettori interessati iscritti nelle liste elettorali del Comune di Riolo Terme che si trovino o si troveranno nelle condizioni sopraindicate, per esprimere la loro opzione, devono:
compilare in ogni sua parte l’apposito modulo allegato in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01;  
allegare al modulo un valido documento di identità dell’elettore.

 

Modalità di trasmissione modulo:
Gli elettori potranno far pervenire l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e in carta libera al Comune di Riolo Terme in uno dei seguenti modi e precisamente tramite:
    1. posta ordinaria;
    2. posta elettronica all’indirizzo: demografici@comune.rioloterme.ra.it;
    3. posta elettronica certificata (PEC): comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it;
    4. consegna a mano all’ufficio Elettorale del Comune da persona diversa dall’interessato.

 

Termini per esprimere l'opzione:
L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere fatta pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di votazione, quindi entro il 24 agosto 2022.

 

Avvertenze importanti:
    • È richiesta la presenza dell’elettore all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La domanda si intende validamente prodotta nel caso in cui l’elettore dichiara tale circostanza anche se non si trova già all’estero al momento in cui effettua la domanda purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza comprenda la data stabilita per la votazione.
    • Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art. 20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52).
    • Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 (Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali) e comma 6 (dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi).

 

Modulo di opzione (711kB - PDF)