Decertificazione: le indicazioni dell'ufficio Anagrafe - Comune di Riolo Terme

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Decertificazione: le indicazioni dell'ufficio Anagrafe

 
Decertificazione

Dal 1° gennaio 2012 è fatto divieto alla pubbliche amministrazioni richiedere certificati a cittadini ed imprese. Si afferma definitivamente il principio che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i certificati sono completamente eliminati e sostituiti sempre dalle autocertificazioni, mentre le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione restano valide solo nei rapporti tra privati.
Ciò premesso, i certificati che verranno rilasciati da questo servizio resteranno validi solo nei rapporti tra privati e recheranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi verrà quindi lasciata esclusivamente la scelta fra l’acquisizione d’ufficio delle informazioni, dei dati e dei documenti o l’accettazione delle autocertificazioni prodotte dai cittadini e dalle imprese. Va da sé che l’acquisizione d’ufficio perché possa essere effettuata debba essere preceduta, da parte dell’interessato, dall’indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

BREVE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE

Cosa si può autocertificare?

  • Dati anagrafici e di stato civile,
  • titoli di studio e qualifiche professionali,
  • situazione reddituale,economica e fiscale,
  • Posizione giuridica,
  •  Iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da PA, iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali, posizione agli effetti degli obblighi militari, appartenenza a ordini professionali, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente.

 Cos’è la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione)

E’ una dichiarazione, che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati e qualità personali, sostituendo le normali certificazioni. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Nel rapporto con un soggetto privato, il ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest’ultimo.

 Come si fa la dichiarazione sostitutiva

Di norma ogni pubblica amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive (autodichiarazioni) ovvero prevedere tale possibilità nella modulistica prevista per la richiesta dei vari servizi. In ogni caso è possibile utilizzare un foglio di carta semplice, indicare le proprie generalità (nome,cognome, data e luogo di nascita, residenza) scrivere la dichiarazione e sottoscrivere (anche non alla presenza dell’impiegato).
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA possono essere inviate anche per fax , tramite incaricato, a mezzo posta e via telematica, unendo copia non autenticata di un documento di identità. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

 Validità delle dichiarazioni sostitutive

Le autocertificazioni sostituiscono definitivamente i certificati ed hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (Art. 48 D.P.R. n.445/2000).

 Cittadini non italiani

Per i cittadini della comunità europea si applicano le stesse regole previste per i cittadini italiani. I cittadini non appartenenti all’Unione europea residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo qualora si tratti di comprovare stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero (Art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

 Diritti e doveri
La mancata accettazione dell’autocertificazioni costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare sanzioni disciplinari per il dipendente.
In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti.

 Costi

L’autocertificazione è gratuita e quini non ci sono costi quali imposta di bollo e diritti.

Per ulteriori chiarimenti, contattare i servizi demografici .

 
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